Nel caso in cui il rapporto di filiazione nasca mediante fecondazione eterologa intrapresa da coppie dello stesso sesso, la tutela del diritto alla bigenitorialità dovrebbe prevalere sempre, non potendo costituire l’orientamento sessuale una causa limitativa di un diritto universale del minore.
Ad oggi, in assenza di una normativa chiara che confuti ogni dubbio in materia, nel silenzio dell’ art 5 legge 40/2004 che non riconosce espressamente la possibilità per coppie dello stesso sesso di ricorrere alla procreazione medicalmente assistita, per i figli nati da coppie di genitori omosessuali, gli uffici anagrafici italiani riconoscono come genitore solo quello biologico.
Anche la Corte costituzionale è stata recentemente chiamata a pronunciarsi sulla discriminazione nei confronti di coppie di genitori dello stesso sesso di essere riconosciuti come tali e per i figli di vedere tutelata la bigenitorialità.(Ordinanza con cui il Tribunale di Pordenone ha sollevato la questione di incostituzionalità dell’art. 5 e conseguenzialmente dell’art. 12 legge 40/2004 per violazione con gli artt. 2, 3, 31, c. 2° , 32, c. 1° e 117, c. 1° della Costituzione).
In attesa di colmare questo silenzio legislativo, per tutelare il diritto allo status filiationis i genitori si vedono costretti oggi a presentare ricorso al Tribunale Ordinario ex 95, comma I, D.P.R. 396/2000 avverso il diniego di trascrizione del rapporto genitoriale del Comune (vedi in materia Tribunale di Pistoia) o al Tribunale per i Minorenni per richiedere l’adozione in casi speciali ex art. 44, co.1, lett. d della legge n. 184/1983.
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