1. Quali sono i doveri dei genitori verso i figli?
I genitori sono chiamati a mantenere, istruire, educare e assistere moralmente i figli tenendo conto delle loro capacità, aspirazioni e inclinazioni naturali e concorrendo in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro e professionale.
2. Come cambia la responsabilità genitoriale nel caso in cui i genitori si separino?
La crisi tra i genitori, non inficia in alcun modo sui loro doveri verso i figli. Entrambi devono continuare a prendersi cura dei figli minori da ogni punto di vista (economico ed affettivo), a prendere decisioni sulle questioni ordinarie anche separatamente, ed a confrontarsi con l’altro genitore per prendere decisioni su questioni straordinarie (salvo eccezioni nell’ipotesi di affidamento esclusivo, sospensione o decadenza della responsabilità genitoriale). E’ inoltre dovere di entrambe le figure genitoriali assicurare e non ostacolare la presenza dell’altro genitore nella vita del figlio.
3. Se sorgono contrasti sull’esercizio della responsabilità genitoriale o sulle modalità di affidamento stabilite cosa si può fare (ricorso ex art 709 ter cpc) ?
In caso di contrasti sull’esercizio della responsabilità genitoriale o per garantire l’osservanza dei provvedimenti di affidamento in caso di inadempienze e violazioni, ci si può rivolgere al Giudice il quale, potrà modificare i provvedimenti in vigore nonché ammonire il genitore inadempiente – disporre il risarcimento dei danni a carico di uno dei genitori, nei confronti del minore o dell’altro genitore o condannare il genitore inadempiente al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria.
4. Per quali comportamenti si può ricorrere al Giudice ex art. 709 ter c.p.c?
La norma è applicabile sia per le controversie insorte tra i genitori separandi, separati, divorziandi, divorziati o mai coniugati su provvedimenti già adottati da parte del Tribunale, sia per le controversia insorte tra genitori a prescindere dalla pregressa adozione di provvedimenti. La tipologia di violazioni o inadempienze a carico di un genitore avverso le quali si po’ ricorrere ex art. 709 ter c.p.c. possono riguardare la violazione di quanto disposto dal Giudice su frequentazione, affidamento o mantenimento o la frapposizione immotivata di ostacoli alla frequentazione con l’altro genitore o l’assunzione unilaterale di decisioni di maggiore interesse per il figlio, (es. cambio di residenza, di scuola, cure mediche etc ).
5. Qual è il Tribunale competente?
In caso di proposizione del ricorso in via incidentale, ossia quando è già in corso un procedimento di separazione, divorzio, modifica delle condizioni di separazione o di affidamento del figlio minore, competente è il Tribunale del giudizio pendente; in caso di proposizione del ricorso in via principale competente sarà il Tribunale del luogo di residenza del minore.
6. E’ possibile chiedere una condanna in caso di violazione ad un provvedimento?
Ai sensi dell’art. 614 bis c.p.c. il giudice può, d’ufficio o su istanza di parte, prevedere una sanzione per ogni futura ipotesi di inottemperanza o di ritardo nell’attuazione spontanea dei provvedimenti del giudice. A titolo esemplificativo, potrà essere così condannato a pagare un determinato importo il genitore collocatario del figlio minore per ogni giorno destinato alla permanenza del minore presso l’altro genitore in cui l’omesso incontro sia ascrivibile a comportamento del primo.