Cosa si intende e cosa comporta l’affidamento condiviso dei figli?
A seguito dell’entrata in vigore della legge n. 54 del 2006 sull’affidamento condiviso, in caso di separazione personale dei genitori, il figlio minore ha diritto a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi. Pertanto, il giudice in sede di separazione e salvo diverso accordo tra i coniugi, valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori indipendentemente dall’eventuale elevata conflittualità tra i genitori.
L’affidamento condiviso comporta una quotidiana condivisione della responsabilità e dei poteri inerenti alla gestione genitoriale in funzione di un unitario concorde progetto educativo. Tale modalità di affidamento non significa uguale presenza del figlio presso entrambi i genitori ma significa invece condivisione del rapporto personale e dell’esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi genitori che, nonostante la loro separazione conservano la possibilità di seguire i figli accompagnarli nel loro percorso di crescita guidarli indirizzarli nelle scelte esistenziali. La legge non impone una suddivisione rigidamente paritaria l’affidamento condiviso non richiede l’eguale presenza del figlio nell’abitazione dei due genitori.
Cosa si intende per collocamento dei figli?
In caso di disaccordo tra i genitori, il giudice che pronuncia la separazione stabilisce il cosiddetto “collocamento” e cioè indica la residenza dei figli, stabilendo con quale genitore costoro rimarranno a vivere. Il collocamento in sostanza è il punto più importante del provvedimento relativo ai figli, perché con il collocamento di fatto si stabilisce con quale dei genitori i figli risiederanno in maniera prevalente.
Tutti i provvedimenti in favore dei figli, che dovranno essere ratificati, o in caso di disaccordo, stabiliti dal Giudice (determinazione di un assegno di mantenimento per i figli, assegnazione della casa coniugale e connessi) vengono rapportati e costituiscono una conseguenza proprio del “collocamento”. Al genitore con cui rimarranno a vivere i figli verrà assegnata la casa familiare cioè il diritto di abitarla stabilmente anche se di proprietà esclusiva dell’altro, e anche se sussiste un mutuo in corso di pagamento a carico del coniuge estromesso.
Qual è la differenza tra affidamento condiviso ed affidamento esclusivo?
Nel caso di lontananza, di incapacità o di altro impedimento che renda impossibile ad uno dei genitori l’esercizio della responsabilità genitoriale, il Giudice può disporre l’affidamento esclusivo del figlio ad un genitore. L’affidamento esclusivo rappresenta un’ eccezione che deve essere giustificata, deve cioè esserci un motivo – che il giudice valuta di caso in caso. L’affidamento dei figli ad un genitore comporta l’esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale sul bambino da parte del genitore affidatario imponendo un esercizio congiunto della responsabilità genitoriale solo per le decisioni di maggiore interesse dei figli. In pratica l’affidamento esclusivo comporta un esercizio differenziato della potestà che spetta per le decisioni quotidiane all’esercizio esclusivo dell’affidatario mentre per le decisioni di maggior interesse, come quelle relativa della scelta degli studi, della professione religiosa, dei trattamenti sanitari, all’esercizio comune dei genitori. Il genitore non affidatario ha unicamente il potere di esercitare un controllo, vigilando sull’operato dell’altro genitore ed eventualmente di intervenire qualora la decisione presa possa essere pregiudizio nei confronti dei figli.
Cosa si intende per responsabilità genitoriale?
La legge del 10 dicembre 2012 n. 219 superando la nozione di potestà genitoriale ha introdotto in considerazione dell’ evoluzione socio-culturale prima che giuridica dei rapporti tra genitori e figli la nozione di responsabilità genitoriale che meglio definisce i contenuti dell’impegno genitoriale. Tale modifica terminologica meglio definisce i contenuti dell’impegno genitoriale non più da considerarsi come potestà sul figlio minore ma come un’assunzione di responsabilità da parte dei genitori. La responsabilità genitoriale è intesa come dovere di cura alla persona del figlio e come dovere di mantenimento gravante sui genitori. Ciò comporta che il Giudice possa sanzionare il genitore inadempiente anche disponendo l’affidamento esclusivo del figlio all’altro genitore nel caso di disinteresse manifestato nei confronti della prole che si sia tradotto particolarmente nella violazione sistematica degli obblighi di cura e sostegno attuata attraverso il perdurante mancato rispetto dell’obbligo di contribuzione al mantenimento dei figli.