Divorzio

LO SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO, IL DIVORZIO

Con il divorzio viene meno il vincolo matrimoniale e, con esso, i doveri scaturenti dal matrimonio (a differenza della separazione dove vi è la mera sospensione di tali obblighi) e cessano, inoltre, gli effetti civili del matrimonio concordatario; in quanto il vincolo religioso continua ad essere indissolubile, ma ai fini civili si producono gli stessi effetti scaturenti dal divorzio.

Cosa è e quando si può proporre la domanda di divorzio?

Il divorzio in Italia si atteggia soltanto come rimedio al fallimento coniugale ed è quindi ammissibile solamente quando “la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può e tenuta o ricostituita» (art. l, Legge 1 dicembre 1970, n. 898). L’accertamento di tale mancanza, però, è ammissibile esclusivamente quando ricorra una delle cause indicate dall’ art. 3 della legge. Tra queste cause quella statisticamente e socialmente rilevante è costituita dalla separazione personale dei coniugi protratta ininterrottamente per almeno  dodici mesi dall’avvenuta comparizione  innanzi al presidente del tribunale in caso di  separazione personale o sei mesi in caso di separazione consensuale, durante i quali non deve essere ripresa la convivenza, né deve essersi verificata alcuna riconciliazione tale da fare ritenere temporaneamente ricostituita la comunione materiale e spirituale dei coniugi. Deve però trattarsi di separazione giudiziale o separazione consensuale omologata avvenuta davanti al Presidente del Tribunale (nel procedimento di separazione). Ricorrendo una di tali fattispecie, uno dei coniugi ovvero entrambi congiuntamente, possono chiedere al giudice di pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto a norma del codice civile, ovvero nel caso di matrimonio concordatario, “la cessazione  degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio”.

IL PROCEDIMENTO

Quando si può presentare il divorzio congiunto?

Le parti possono presentare, assistite da un legale di fiducia, una domanda congiunta contenente le disposizioni relative ai figli ed ai loro rapporti economici. In questa ipotesi, si dà luogo ad un procedimento camerale privo di istruttoria, a seguito del quale il tribunale decide avendo sentito i coniugi ed accertato la sussistenza dei presupposti di legge, sempre che le condizioni indicate dai coniugi rispettino effettivamente l’interesse della prole. In tutti i casi il giudice deve esperire pregiudizialmente un tentativo di conciliazione (art. 4 Legge 1 dicembre 1970, n. 898). Il divorzio anche se richiesto congiuntamente dai coniugi discende pur sempre dalla decisone del giudice, decisone che ha natura di sentenza.

Quando si può presentare il divorzio giudiziale?

In caso di disaccordo ed in presenza di una elevata conflittualità ciascun coniuge può presentare domanda di divorzio rivolta al tribunale del luogo dove risiede o è domiciliato il coniuge non richiedente (convenuto) ovvero, se questi risieda all’estero o ignoti siano la sua residenza e domicilio, nel caso di residenza all’estero di entrambi i coniugi, a qualunque tribunale della Repubblica. Il procedimento si struttura in due fasi. Nella prima fase il ricorso unitamente al decreto di fissazione dell’udienza Presidenziale vengono notificati all’altro coniuge, il quale dovrà comparire all’udienza fissata per la comparizione personale dei coniugi. A tale udienza, se il tentativo di conciliazione fallisce o se il convenuto non si presenta (tranne che vi siano gravi motivi a giustifica dell’assenza, procedendosi in tal caso alla fissazione di una nuova udienza), il presidente nomina il giudice istruttore innanzi al quale proseguirà la causa. Nella medesima sede, il Giudice emette con ordinanza i provvedimenti temporanei ed urgenti che ritiene opportuni nell’interesse delle parti e dei figli minori. A tal fine può, se è strettamente necessario, e tenuto conto della loro età, sentire i figli minori.  L’ordinanza può, nel corso del procedimento, essere modificata dal giudice istruttore, se ritenga opportuno adottare provvedimenti, sempre urgenti e temporanei, differenti. Nella seconda fase il procedimento prosegue secondo le norme ordinariamente previste per il procedimento contenzioso nel corso del quale vi è la possibilità di richiedere la pronuncia di una sentenza non definitiva di scioglimento del matrimonio, anche qualora non si siano definite compiutamente le disposizioni di natura economica (art. 4, Legge 1 dicembre 1970, n. 898).

Quali documenti occorre allegare alla domanda di divorzio?

In caso di divorzio congiunto: 1)Estratto per riassunto dell’atto di matrimonio – rilasciato dal Comune del luogo di celebrazione; 2) Certificato di residenza di entrambi i coniugi; 3) Certificato di Stato di famiglia di entrambi i coniugi; 4) copia autentica della sentenza di separazione o copia autentica del verbale di separazione consensuale e del decreto di omologazione della separazione.

In caso di divorzio giudiziale 1)Estratto per riassunto dell’atto di matrimonio – rilasciato dal Comune del luogo di celebrazione; 2) Certificato di residenza di entrambi i coniugi; 3) Certificato di  Stato di famiglia di entrambi i coniugi; 4) copia autentica sentenza di separazione o copia autentica del verbale di separazione consensuale 5) dichiarazioni dei redditi inerenti gli ultimi 3 anni; 6) ogni documento utile ed ammissibile secondo il codice di rito  a sostegno delle proprie ragioni.

Quali sono gli effetti personali del divorzio?

Con lo scioglimento del matrimonio vengono, in primo luogo, meno i doveri coniugali tra i coniugi, di cui all’art. 143 codice civile. I coniugi riacquistano lo stato libero, potendo contrarre nuove nozze. Pertanto la moglie perde il cognome del marito, tranne nel caso in cui sia autorizzata dal giudice a continuare ad usarlo, sussistendo un interesse della donna o dei figli meritevole di tutela (art. 5, 2°e 3° comma, Legge 1 dicembre 1970, n. 89). Qualora la moglie usi il cognome del marito indebitamente, costui potrà agire giudizialmente chiedendo la cessazione del comportamento lesivo, ed anche il risarcimento del danno.

 

Quali sono gli effetti patrimoniali del divorzio?

Con il venir meno del matrimonio si scioglie la comunione legale (art. 171 c.c.) ed anche il fondo patrimoniale se non vi sono figli minori (art. 191 c.c.). Permane, però, un dovere di solidarietà post-coniugale dal quale scaturiscono determinati effetti di ordine patrimoniale. Rimangono ovviamente invariati i doveri verso i figli, salve le disposizioni in ordine all’affidamento e all’esercizio della potestà genitoriale.

A) L’assegno post-matrimoniale

Se uno dei coniugi, a seguito dello scioglimento del matrimonio non abbia redditi tali da poter mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto durante il matrimonio, può vedersi assegnato dal giudice del divorzio un assegno post – matrimoniale (art. 5-6° comma, Legge 1 dicembre 1970, n. 89). Presupposto per la concessione dell’assegno è dunque la inadeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente (comprensivi di redditi, cespiti patrimoniali ed altre utilità di cui possa disporre) a conservare un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, non essendo necessario uno stato di bisogno dell’avente diritto (il quale potrebbe anche essere economicamente autosufficiente) e rilevando, piuttosto, l’apprezzabile deterioramento, a causa del divorzio, delle precedenti condizioni economiche (Cass. 17-3-2000, n. 3101). Nel compimento di tale indagine, il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio al quale rapportare il giudizio di adeguatezza dei mezzi a disposizione del soggetto richiedente è quello offerto dalle potenzialità economiche dei coniugi, e non già quello semplicemente tollerato, subito o anche concordato (Cass. 15-5- 2001, n. 6660). Naturalmente, ai fini dell’attribuzione dell’assegno de quo, risulta essenziale l’accertamento della disparità di situazioni patrimoniali tra i due coniugi, non potendo sussistere la pretesa nel caso in cui l’altro coniuge goda di un reddito inferiore o quanto meno analogo al richiedente. È richiesto dalla legge che il richiedente non solo non abbia mezzi adeguati, ma non possa neanche procurarseli (rileva anche la semplice prova di aver durante il matrimonio svolto l’attività di casalinga, spettando alla controparte la prova dell’esistenza di possibilità lavorative produttive); il giudice deve inoltre tener conto anche delle ragioni della decisione di divorzio, del contributo personale ed economico di ciascuna delle parti nella conduzione famiIiare e nella formazione del patrimonio di ciascuno e di quello comune, nonché della durata del rapporto coniugale.

L’assegno di divorzio può essere corrisposto in un’unica soluzione?

L’attribuzione post matrimoniale può anche essere frutto di un accordo tra le parti, ossia di un negozio familiare bilaterale, con il quale è altresì consentita la capitalizzazione dell’assegno, una erogazione, cioè, in unica soluzione- una tantum- che estingue il diritto all’assegno, ma non il diritto ad una eventuale prestazione alimentare (e solo alimentare), in caso di successivo stato di bisogno del soggetto (art. 5, 8° comma, Legge 1 dicembre 1970, n. 89). Si può procedere ad una revisione dell’assegno (a prescindere dalla clausola di indicizzazione, che opera automaticamente) qualora mutino le circostanze attributive, con un procedimento camerale, anche se la prestazione era stata determinata da un accordo (art. 9 – Legge 1 dicembre 1970, n. 89).

Può cessare l’obbligo di corrispondere l’assegno all’ex coniuge ?

Il diritto di vedersi riconosciuto il diritto all’assegno periodico viene meno quando: a) le condizioni economiche dell’obbligato si siano deteriorate tanto da divenire equivalenti a quelle del beneficiario; b) le condizioni economiche del beneficiario abbiano subito un incremento tale che non sussista più l’inadeguatezza dei mezzi al tenore familiare; c) il beneficiario abbia contratto nuove nozze, purché con effetti civili, in quanto gode di un nuovo e più intenso rapporto di solidarietà. La cessazione dell’obbligo di corresponsione dell’assegno di divorzio, se il coniuge passa a nuove nozze, trova infatti giustificazione nel diritto, acquisito con il matrimonio, di ottenere il mantenimento dal nuovo coniuge e non può trovare applicazione, né in via estensiva né in via analogica, nella diversa ipotesi di convivenza extraconiugale, dato che tale situazione non implica alcun diritto al mantenimento nei confronti del convivente. La convivenza può assumere rilevanza quando dalla stabilità della stessa e dalla conseguente creazione di una famiglia di fatto vera e propria può evincersi il venir meno dei presupposti per la percezione dell’assegno di mantenimento. In tal caso, pertanto, è possibile che le accertate caratteristiche di continuità e regolarità della convivenza, conferendo un notevole grado di certezza e stabilità alla famiglia di fatto, spieghino rilievo sulla sussistenza del diritto all’assegno di divorzio e sulla sua quantificazione (Cass. 5-6-2000, n. 15055).

 

B) Trattamento di fine rapporto

L’art. 12 “bis” della legge n. 898 del 1970, attribuisce al coniuge titolare dell’assegno divorzile che non sia passato a nuove nozze il diritto ad una quota della indennità di fine rapporto dell’altro coniuge anche quando tale indennità sia maturata prima della sentenza di divorzio. Il diritto alla quota sorge soltanto se il trattamento spettante all’altro coniuge sia maturato successivamente alla proposizione della domanda introduttiva del giudizio di divorzio, e quindi anche prima della sentenza di divorzio, e non anche se esso sia maturato e sia stato percepito in data anteriore, come in pendenza del giudizio di separazione, potendo in tal caso la riscossione della indennità incidere solo sulla situazione economica del coniuge tenuto a corrispondere l’assegno ovvero legittimare una modifica delle condizioni di separazione. Nell’ipotesi in cui l’indennità sia maturata in costanza di matrimonio, la stessa deve ritenersi normalmente utilizzata per i bisogni della famiglia, e nella parte in cui residua al momento della separazione costituisce elemento idoneo a determinare le condizioni economiche del coniuge obbligato e a incidere sulla quantificazione dell’assegno, mentre se matura in pendenza del giudizio di separazione resta operante il principio di piena disponibilità delle attribuzioni patrimoniali da parte del destinatario, nel rispetto delle norme generali fissate dall’ordinamento, salva la necessità di valutazione di tale attribuzione in sede di assetto economico della separazione.

 

C) Diritti previdenziali

La solidarietà postconiugale, oltre a dare diritto all’ assegno, giustifica l’attribuzione all’ex coniuge di alcune prestazioni previdenziali previste a favore del coniuge (in costanza di matrimonio) ed estese al coniuge divorziato dalla L. 436/ 1978, in quanto si tratta di attribuzioni fornite per ovviare allo stato di bisogno che si viene generalmente a creare per il coniuge con lo scioglimento del matrimonio per morte. Pertanto la coscienza sociale ha ritenuto iniquo non estendere siffatte previdenze al coniuge divorziato, se anche a questi derivino determinati svantaggi. AI coniuge divorziato superstite, titolare dell’assegno postmatrimoniale (è sufficiente anche la sola sussistenza dei presupposti per l’attribuzione,indipendentemente dal concreto godimento), spetta la pensione di reversibilità, nonché le indennità previste per il coniuge deceduto (art. 9 – Legge 1 dicembre 1970, n. 89). Qualora al coniuge titolare del diritto alla pensione sopravvivano il coniuge divorziato, titolare di assegno divorzile, e un coniuge superstite avente i requisiti per la pensione di reversibilità, entrambi i coniugi, divorziato e superstite, hanno pari ed autonomi diritti all’unico trattamento di reversi6ilità che l’ordinamento previdenziale riconosce al coniuge sopravvissuto; pertanto, Il diritto del coniuge divorziato è solo limitato quantitativamente dall’omologo diritto spettante all’altro coniuge. Ai fini della ripartizione della pensione di reversibilità, non può prescindersi dall’elemento temporale e ad esso potrà essere attribuito, secondo le circostanze, valore preponderante e decisivo. Tuttavia tale criterio non si pone come unico ed esclusivo parametro cui conformarsi automaticamente ed in base ad un mero calcolo matematico, ma il giudice potrà tener conto, nella valutazione che gli compete, di ulteriori elementi, da utilizzare eventualmente quali correttivi del risultato che conseguirebbe all’ applicazione del mero criterio temporale. In caso di decesso o successive nozze del coniuge superstite, il coniuge divorziato ha diritto all’intero trattamento pensionistico.

D) Diritti successori

Il coniuge divorziato perde, con lo scioglimento del matrimonio, i diritti successori nei confronti dell’altro coniuge; tuttavia il giudice può attribuirgli un assegno periodico a carico dell’eredità nel caso in cui godesse dell’assegno post matrimoniale (non ne avrà diritto chi ha ricevuto l’ammontare dell’assegno in  forma capitale  L’importo sarà condizionato dalla sussistenza dello stato di bisogno (inteso da molti autori come insufficienza del reddito a mantenere il livello di vita matrimoniale), dalla consistenza dell’asse patrimoniale e dal numero,dalla qualità e dalle condizioni economiche degli eredi (art. 9 bis – Legge 1 dicembre 1970, n. 89). L’assegno ha natura assistenziale, difatti viene meno se cessa lo stato di bisogno o se il beneficiario contragga un nuovo matrimonio e grava non su uno o più eredi, ma sull’intera eredità. Gli eredi sono solidalmente tenuti al pagamento dell’assegno.

Quali sono gli effetti del divorzio  relativamente ai figli e l’assegnazione della casa coniugale?

La disciplina da applicare è quella relativa alla separazione